L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha rigettato la richiesta di rideposito del marchio per l’opera d’arte “Il lanciatore di fiori” di Banksy. La richiesta proveniva dalla società incaricata della gestione delle opere e dei diritti di proprietà intellettuale dell’artista. EUIPO ha stabilito che la richiesta era viziata da malafede in quanto il marchio non era stato utilizzato sul mercato entro il termine di cinque anni dalla registrazione, come richiede l’onere d’uso.
Nel caso in questione, la richiesta di rideposito è stata contestata da una società produttrice di biglietti d’auguri ispirati all’arte urbana, secondo cui il rideposito di Banksy mirava solo a ottenere un nuovo periodo di grazia senza alcuna intenzione di utilizzare l’opera come marchio. EUIPO ha concordato, sottolineando che ciò avrebbe monopolizzato l’opera sul mercato oltre i limiti temporali del diritto d’autore.
EUIPO ha ritenuto che il rideposito fosse stato fatto in malafede poiché mancava di una qualsiasi logica commerciale e aveva come unico scopo eludere l’onere d’uso della registrazione precedente. La decisione di EUIPO ha quindi chiarito che l’assenza totale di giustificazioni commerciali rende il rideposito in malafede e ne comporta la nullità.