Premessa
A fronte dell’ondata di maltempo dello scorso 2 novembre, si riportano le misure che possono essere attivate dalle aziende che si trovano nell’impossibilità di lavorare regolarmente attraverso il ricorso della Cassa Integrazione per eventi “EONE” – Eventi Oggettivamente Non Evitabili.
Le misure illustrate sono quelle ordinariamente previste dalla normativa, e che potrebbero essere integrati da successivi provvedimenti governativi.
Domande Cassa Integrazione – Causale “Incendi – crolli – alluvioni”
Ai fini della trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni” che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Per le causali EONE, sono previsti i criteri e gli elementi di semplificazione che seguono:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. L’informativa può essere fatta attraverso i nostri uffici utilizzando il modulo “RICHIESTA CASSA EVENTI EONE”. Nel modulo dovrà essere inserita la motivazione ALLUVIONE.
La relazione tecnica relativa con causale “Incendi – crolli – alluvioni” deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
Ulteriori strumenti utilizzabili
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale:
– “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
– “Guasti Macchinari” o “Manutenzione Straordinaria”
Anche queste causali rientrano tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alle stesse si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.
Domande Cassa Integrazione – Causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”
Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e ad attestare l’avvenuta sospensione o riduzione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere dell’impraticabilità medesima.
Domande Cassa Integrazione – Causale “Guasti Macchinari” o “Manutenzione Straordinaria”
Con riferimento alle domande presentate con la causale “Guasti Macchinari” o “Manutenzione Straordinaria”, i datori di lavoro nella relazione tecnica dovranno specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alla normale manutenzione ordinaria dei macchinari, indicando:
– in caso di guasto, la cadenza con la quale viene attuata, l’ultima data nella quale la stessa è stata eseguita, allegando l’attestazione dell’azienda che ha effettuato la riparazione con indicazione del tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto;
– in caso di manutenzione straordinaria allegare l’attestazione dell’impresa intervenuta da cui risulti l’eccezionalità dell’intervento non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria
Accoglimento delle domande ed eventuale proroga
Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all’atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, da parte della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio.
In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.