Premessa
Il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, interviene principalmente in ambito economico e fiscale ma non mancano anche alcune rilevanti misure in materia di lavoro e previdenza.
L’art. 18 infatti, riconosce anche per il 2023 l’indennità una tantum spettante ai lavoratori subordinati con orario di lavoro articolato in part time ciclico verticale.
Il part time ciclico verticale
Nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi di settore, Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o su alcuni mesi dell’anno. Ciò significa che il lavoratore presta servizio a tempo pieno alcuni giorni della settimana/mese o mesi dell’anno, mentre in altri giorni/mesi la prestazione lavorativa è totalmente sospesa.
Il bonus una tantum
Come disciplinato per l’anno 2022 dal Decreto Aiuti n. 50/2022, anche per l’anno 2023 è dunque prevista a carico INPS l’erogazione una tantum di un contributo pari a 550 euro per coprire i periodi non lavorati.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Beneficiari
Suddetta indennità spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nell’anno 2022 di un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
Il beneficiario, inoltre, non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente né essere percettore di NASPI o di un trattamento pensionistico.
Schema Riepilogativo
Anno 2023 |
Anno 2023 |
Datore di lavoro |
Azienda privata |
Lavoratore |
Subordinato dipendente |
Rapporto di lavoro |
Part-time ciclico verticale |
Prerequisiti |
Il rapporto di lavoro deve prevedere dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa |
Importo spettante |
Indennità una tantum pari a 550 euro |
Caratteristiche |
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Esclusioni | Alla data della domanda il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente o percettore di NASpI o titolare di un trattamento pensionistico |