Proroga smart working lavoratori “fragili”

Ott 3, 2023

Proroga fino al 31 dicembre 2023

L’art. 8 del Decreto Legge n. 132/2023, entrato in vigore il 30/09/2023, ha previsto la proroga fino al 31/12/2023 del diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti cosiddetti “fragili”, senza la necessità di uno specifico accordo individuale tra le parti, bensì tramite una procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro.

Lavoratori “fragili” 

Ricordiamo che si definiscono “fragili” i lavoratori dipendenti affetti da una delle patologie e/o condizioni individuate espressamente nel Decreto Legge in tema di Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione. Più nello specifico, si tratta di quel lavoratore in possesso di una certificazione rilasciata dal medico competente – attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Qualora l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore deve essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Genitori con figli under 14

Ricordiamo inoltre che il Decreto Lavoro n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (si veda il nostro articolo “Legge Lavoro 2023: conferme e novità“) ha previsto la proroga fino al 31/12/2023 del diritto a svolgere lo smart working (senza obbligo di accordo individuale e con procedura semplificata) anche per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che non vi sia un genitore non lavoratore.

Lavoratori esposti a rischio contagio

Tale diritto viene riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita o comunque che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Modalità di comunicazione

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

ARTICOLI CORRELATI

Fondo di garanzia PMI: nuovi contributi agli interessi

Dal 13 dicembre 2024 è possibile per le piccole e medie imprese (PMI) dell’indotto delle imprese a carattere strategico in amministrazione straordinaria richiedere un contributo agli interessi sui...

RICERCA