Il Decreto n. 119/2023 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01/09/2023.
Introduzione
Il Decreto stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti secondo quanto stabilito dall’art. 214-ter. In particolare, definisce:
le modalità operative e i requisiti minimi richiesti per la qualificazione degli operatori;
le dotazioni tecniche e strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo;
le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché i rifiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento;
le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo;
le indicazioni specifiche per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
il modello per la comunicazione di inizio attività da trasmettere alle amministrazioni competenti.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente LINK
Riportiamo anche il comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Riuso e preparazione per il riutilizzo
Definizione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Codice dell’Ambiente, è una forma di recupero riferita a diverse operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti. Detta forma di recupero costituisce lo strumento attraverso il quale un rifiuto è nuovamente reimpiegato e re-immesso sul mercato, e che, pertanto, consente di dare una nuova vita al prodotto.
Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, in linea con la politica euro-unitaria definita nel “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli sfidanti obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Codice dell’Ambiente.
Il provvedimento definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle suddette operazioni, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo. A tal fine negli allegati al Regolamento vengono specificate le caratteristiche e le dotazioni tecniche che deve possedere un centro di preparazione per il riutilizzo, il catalogo dei rifiuti conferibili e le quantità massime impiegabili.
L’intervento regolatorio, consentendo l’apertura dei centri di preparazione per il riutilizzo mediante procedura semplificata, rappresenta lo strumento attraverso cui è possibile una maggiore intercettazione di quei flussi di rifiuti (ad esempio i RAEE) che attraverso operazioni di riparazione possono riacquistare un valore di mercato, con le medesime funzioni e garanzie di sicurezza del prodotto originario.
Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.
In generale, i materiali e i prodotti preparati per il riutilizzo hanno costi minori rispetto a quelli nuovi, consentendone l’acquisto alle fasce sociali più deboli.
È stata, quindi, posta particolare considerazione per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che, infatti, costituiscono uno dei flussi di rifiuti maggiormente in crescita nel mercato interno, con un tasso annuale pari attualmente al 2%, che, per la costante innovazione tecnologica e l’obsolescenza programmata, spingono a un più rapido consumo. Infatti, sono prodotti oltre sette chili di rifiuti elettronici pro capite.
Il Global E-waste Monitor 2020 delle Nazioni Unite mostra che nel 2019 il mondo ha stabilito il record di 53,6 milioni di tonnellate metriche (Mt) di rifiuti elettronici generati in un anno, con un aumento del 21% in cinque anni. Si prevede che questi raggiungeranno le 74 di Mt entro il 2030, per raddoppiare nel 2050, superando le 110 milioni di tonnellate. L’e-waste, l’insieme dei rifiuti elettronici, è indicato come il flusso di rifiuti solidi in più rapida crescita al mondo. I RAEE, pertanto, sono tra quei rifiuti che maggiormente possono essere sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Tale forma di recupero aiuta a contrastare gli sprechi dando una seconda vita ai device. Infatti, ciò è facilmente realizzabile per i dispositivi elettronici, quali smartphone, tablet e personal computer e, in misura minore, anche per tastiere e consolle per videogiochi. Tutti questi dispositivi vengono reimmessi in commercio identici a come sono stati prodotti in origine, funzionanti a livello di software e con una garanzia di conformità minima di un anno.
(Fonte MASE)