Apprendistato stagionale rivolto ai minori

Ago 31, 2023

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Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota esplicativa, a seguito di un quesito posto circa i requisiti previsti per la stipulazione del contratto di Apprendistato di primo livello (art. 43, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015).

 

Apprendistato di primo livello

L’Apprendistato di primo livello è finalizzato al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore. Coniuga la formazione effettuata in azienda – “formazione interna” – con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative – “formazione esterna”.

Si rivolge ai giovani di età ricompresa tra i 15 e i 25 anni.

La disciplina normativa è sostanzialmente rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Quesito

Nello specifico, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini pone la questione se uno studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, possa svolgere un apprendistato di primo livello per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero. La domanda è quindi se sia o meno necessaria una correlazione tra l’attività lavorativa ed il titolo di studi conseguito.

 

Standard formativi e standard professionali

L’art. 6, comma 1, del D.I. 12 ottobre 2015, nel definire gli standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, precisa che: “l’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza: a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire…”.  

Pertanto, ci deve essere una correlazione tra standard formativi e standard professionali, al fine di consentire all’istituzione formativa di provenienza dello studente di certificare le competenze acquisite dall’apprendista. Si fa riferimento ai percorsi di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale, senza specificare la necessità o meno di una correlazione tra l’attività lavorativa ed il percorso di studi e formazione.

 

Risposta dell’Ispettorato

Tuttavia, considerando anche le indicazioni fornite nel Manuale Operativo allegato alla circolare ML n. 12/2022, l’Ispettorato conclude che il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza dell’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente.

 

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