Con il recente Interpello 4/2023, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla elezione/designazione del RLS e il numero minimo che deve essere presente in ogni azienda o unità produttiva.
Il D.lgs. 81/2008 stabilisce espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Lo stesso decreto, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
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