Premessa
La Legge di Bilancio 2023, ha reintrodotto lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani “under 36”.
A seguito della necessaria e recente autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’Inps ha pubblicato un’apposita circolare con le istruzioni operative.
Rapporti incentivati
L’incentivo prevede l’esonero contributivo in caso di assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate:
- dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (già previsto dalla Legge di Bilancio 2021 ma non ancora operativo);
- dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Vi rientrano anche i rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, nel qual caso lo sgravio andrà riproporzionato in base all’orario di lavoro, nonché le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
Misura dell’incentivo
- Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12 /2022 è previsto uno sgravio pari al 100 per cento dei contributi, per una durata massima di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui da riparametrarsi su base mensile;
- Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è previsto uno sgravio pari al 100 per cento dei contributi, per una durata massima di 36 mesi, nel limite massimo di 8.000 euro annui da riparametrarsi su base mensile.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In tal caso il periodo di godimento del beneficio viene differito in avanti.
Datori di lavoro inclusi ed esclusi dall’incentivo
La misura in oggetto spetta ai datori di lavoro privato, con esclusione di:
- imprese operanti nel settore finanziario;
- imprese operanti nel settore domestico;
- imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea
Rapporti di lavoro esclusi dall’incentivo
Sono esclusi dalla misura, in quanto già oggetto di specifiche agevolazioni i contratti di:
- Apprendistato;
- Lavoro domestico;
- Lavoro intermittente o a chiamata
I periodi di apprendistato svolti in precedenza non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione, lo stesso vale se il lavoratore ha avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Non spetta invece nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
Requisiti Soggettivi
Il lavoratore deve avere un’età uguale o minore di 35 anni e 364 giorni compiuti (under 36) al momento dell’assunzione o trasformazione.
Requisiti del datore di lavoro
L’esonero contributivo NON spetta in caso di:
- assunzione che viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o ad una riorganizzazione aziendale;
- assunzione fatta in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito in base alla contrattazione collettiva o a norme di legge;
- mancata regolarità contributiva dell’azienda (DURC)
- violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e mancato rispetto degli altri obblighi di legge;
- mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
- Il datore di lavoro ha proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione/trasformazione, a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- Il datore di lavoro ha proceduto, nei 9 mesi successivi all’assunzione/trasformazione, a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Particolari ipotesi di spettanza
- Nel caso di un rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima;
- Ipotesi di cessione di contratto a tempo indeterminato, di cui all’art 1406 c.c.. Con il passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al precedente datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.
Compatibilità con esonero strutturale “under 30” ed altri incentivi
Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’incentivo strutturale di cui all’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, che prevede uno sgravio pari al 50% dei contributi nel limite massimo di 3.000 euro annui in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani “under 30”, si precisa che tale incentivo resta usufruibile in alternativa a quello giovani “under 36”
L’incentivo “under 36” NON è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di:
- donne lavoratrici ”svantaggiate”;
- lavoratori disabili di cui alla L. n. 68/1999;
- beneficiari dell’indennità NASPI;
- lavoratori che già godono di riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia;
- lavoratori rientranti nello sgravio “Decontribuzione SUD”
Si ricorda che la misura in esame rientra tra gli Aiuti di Stato previsti ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
Modalità di esposizione nel flusso Uniemens
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 01/07/2022 e il 31/12/2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389/2021
Si fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di giovani effettuate a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- <CodiceCausale>: “EG36”;
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>: la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato – AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipoIdentMotivoUtilizzo > con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
- <AnnoMeseRif>: AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si ricorda che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente mese di giugno), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero. Ai fini della restituzione delle quote di esonero dell’incentivo GECO, i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
– <CausaleADebito>: codice “M472”
– <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
Per tutto quanto sopra non richiamato, si invita a prendere visione della relativa circolare.