Patent box: termini per l’adeguamento della documentazione idonea

Mag 29, 2023

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A seguito della circolare 5/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate e delle integrazioni apportate con il provvedimento del 24 febbraio 2023 sono stati forniti importanti chiarimenti per la nuova Patent box (super deduzione del 110%dei costi di R&S). Alla luce delle novità introdotte che riguardano sia chi applica per la prima volta il nuovo Patent Box sia chi lo ha già applicato per il 2021 a questi ultimi è data la facoltà di integrare la documentazione richiesta.

1- Chiarimenti introdotti dalla circolare 5/E/2023 e dal provvedimento del 24 febbraio 2023

Il regime Patent Box regolato dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2022 ( per gli approfondimenti si rimanda alla news del 17 marzo scorso) divenendo di fatto in un a super deduzione del 110% dei costi di R&S. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 15 febbraio 2022 n. 48243 (allegato 1) aveva pubblicato le regole attuative del rinnovato meccanismo premiale del Patent Box definendo le attività e le spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio dell’opzione di adesione al regime fiscale agevolato.

Nel 2023 arrivano da parte dell’Agenzia delle Entrate due importanti interventi sul nuovo regime Patent Box, da un lato la circolare 5/E/2023 (allegato 2) e dell’altro il provvedimento (allegato 3) entrambi datati 24 febbraio 2023. Con il nuovo provvedimento è stato adottato il provvedimento del febbraio scorso per recepire le novità introdotte rendendolo “maggiormente aderente al dettato normativo” mentre con la circolare numero 5 del 2023 vengono forniti importanti chiarimenti relativi al nuovo istituto.

In particolare con il provvedimento si interviene sulle indicazioni che riguardano la documentazione da produrre per accedere alla cosiddetta penalty protection ossia contenente le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione e che può salvare dalla sanzione in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria. Viene precisato dal provvedimento del 24 febbraio che “la predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non per la fruizione dell’agevolazione”. Nel provvedimento è dunque precisato che la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato tramite firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2- Termini per l’adeguamento della documentazione idonea

Il possesso della Documentazione Idonea deve essere comunicato, con apposita opzione, all’interno della dichiarazione dei redditi presentata nei termini ordinari o nella dichiarazione presentata tardivamente entro i entro i successivi 90 giorni con dichiarazione integrativa/sostitutiva relativa al periodo di imposta per il quale il contribuente intende beneficiare dell’agevolazione.

La Penalty Protection non può trovare applicazione se il contribuente non abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

Eccezionalmente per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime Patent Box 2021, la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e dunque entro il 31 maggio 2023, mentre nel caso di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva entro il 31 agosto 2023.

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