Con interpello del 3 maggio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione circa l’applicazione della sanzione per la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in luogo diverso da quello previsto dall’art.190, comma 10, del D.lgs.152/2006
Con istanza di interpello (vedi allegato) è stato chiesto al MASE un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione circa l’applicazione dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello di produzione dei rifiuti (quale ad esempio lo studio di un consulente), integri gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato; mentre, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tout court, e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto ex lege.
Ne consegue che, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, benché previsto direttamente dall’art. 190, D.lgs. 152/2006, parrebbe palesarsi come una norma giuridica imperfetta, in quanto una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale, con la conseguenza che la detenzione dei suddetti registri presso un luogo diverso da quello di produzione può divenire prassi usuale tra gli operatori di settore e così rendere vano il precetto di legge.
Il Ministero, nel ripercorrere i riferimenti normativi e motivate le sue considerazioni, giunge alla conclusione che l’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico (art.190, comma 1), ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa che prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi (art.190, comma 10).
Ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, quindi sanzionabile.