La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello 2/2022, ha fornito un chiarimento in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ricevuto il seguente quesito:
se l’obbligo di sorveglianza sanitaria:
1) sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41, D.lgs.81/2008 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18, D.lgs.81/2008 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute;
2) ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), D.lgs.81/2008 il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41.
Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.