Fondo di Garanzia per le PMI: avvio operatività della Sezione Speciale Turismo

Ott 11, 2022

E’ operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. DL Recovery) per la concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese turistiche e ai giovani fino ai 35 anni che intendono avviare un’attività turistica.

La Sezione Turismo ha una dotazione di 358 milioni di euro per il periodo 2021-2025 ed è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo” del PNRR (Misura M1C3, investimento 4.2.4).

Destinatari

Sono beneficiarie della misura le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Per un dettaglio dei codici Ateco ammissibili si rimanda all’elenco contenuto nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento.

Operazioni finanziabili

Le garanzie della Sezione speciale sono rilasciate, su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

  1. interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
  2. interventi che assicurino la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantiscano il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Caratteristiche delle garanzie

Alle garanzie sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo, in particolare sono concesse:

  1. a titolo gratuito;
  2. per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
  3. a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
  4. con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione);
  5. su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
  6. senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
  7. a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
  8. senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione;
  9. con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
  10. sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.  

Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di Garanzia per le PMI.

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