Articolo aggiornato il 30 agosto 2022
Premessa
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il DM 22 agosto 2022 n. 149 con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile: si torna all’accordo individuale, ma con una modalità semplificata rispetto al periodo precedente alla pandemia.
Il testo, infatti, contiene in allegato un modulo da utilizzare per la trasmissione dei dati – in attuazione del nuovo comma 1 dell’articolo 23 della Legge n. 81/2017, introdotto dal Decreto Semplificazioni, convertito nella legge n.122-2022 – nonché le istruzioni per la compilazione dello stesso.
Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, data in cui terminerà il regime emergenziale e si tornerà all’ordinario.
Si segnala che, con una comunicazione pubblicata sul sito internet del Ministero del lavoro in data 26 agosto 2022, il Ministero ha chiarito che, ferma restando l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° settembre, in via transitoria, il datore di lavoro potrà, in fase di prima applicazione, effettuare entro il 1° novembre 2022 le comunicazioni relative alla stipula di nuovi accordi di lavoro agile o alle modifiche di precedenti accordi (ivi comprese le mere proroghe).
La nota ministeriale specifica inoltre che, al termine del periodo transitorio, le comunicazioni relative al lavoro agile andranno effettuate entro il termine di 5 giorni.
In evidenza
Dal prossimo mese di settembre si torna alle disposizioni ordinarie dopo i due anni segnati dalla pandemia: la principale novità consiste nel fatto che il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito da una comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettere in via telematica al Ministero.
Tra le novità introdotte dal DM 149/2022 evidenziamo la disposizione in base alla quale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della legge n. 81/2017, il datore di lavoro sarà tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
Come fare
Il modello compilato dovrà essere trasmesso in modalità telematica tramite i servizi online del Ministero del Lavoro, accessibili mediante SPID e CIE al sito https://servizi.lavoro.gov.it.
Tramite il portale del Ministero del Lavoro sarà possibile trasmettere le seguenti tipologie di comunicazione per lo smart working:
- Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile
- Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati
- Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata
- Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
In alternativa all’invio mediante applicativo web, sarà possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate in modalità massiva.
Come indicato nelle istruzioni del Ministero del Lavoro contenute del Decreto, l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le informazioni di almeno un referente tecnico al quale rivolgersi per concludere la procedura di abilitazione.