Premessa
L’Inps ha emesso una circolare in cui illustra i riflessi in materia previdenziale relativi all’applicazione delle previsioni inerenti l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Quadro normativo
A decorrere dal 15 ottobre 2021, tutti i lavoratori dipendenti sia di datori di lavoro pubblici sia di datori di lavoro privati, con riferimento alle prestazioni e ai periodi lavorativi svolti all’interno del territorio nazionale italiano, indipendentemente dalla natura e nazionalità del lavoratore, hanno l’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19.
Qualora i lavoratori abbiano comunicato di non essere in possesso o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro senza retribuzione dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
L’obbligo di green pass è stato poi prorogato al 30 aprile 2022.
Riflessi sul trattamento pensionistico, previdenziale e assistenziale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati
L’assenza di obbligo retributivo durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro e, conseguentemente, il lavoratore non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.
Per i periodi privi di copertura assicurativa, conseguenti alle fattispecie di sospensione ovvero di assenza ingiustificata contemplate nell’ambito della presente circolare, è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria.
Disciplina dell’assenza ingiustificata e sospensione del dipendente
Il regime previdenziale dell’“assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione alle specifiche categorie di lavoratori, nonché eventualmente per il personale dipendente dei datori di lavoro privati, ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del c.d. green pass.
L’assenza ingiustificata deve essere riferita unicamente alla giornata lavorativa durante la quale il lavoratore non ha esibito o è stato trovato sprovvisto del c.d. green pass all’esito del controllo attivato dal datore di lavoro, limitatamente ai fatti accertati e ai provvedimenti adottati all’interno dell’arco temporale previsto dalle specifiche normative.
Allo stesso modo, anche il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente da datore di lavoro privato rimane in essere e riprenderà ad esplicare i suoi effetti dal giorno della cessazione della causa che ha determinato l’assenza ingiustificata o il periodo di sospensione (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).
Resta ferma la possibilità, nei casi in cui il lavoratore risulti sprovvisto del c.d. green pass, per le giornate diverse da quella interessata dall’assenza ingiustificata, di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall’ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla legge n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.).
Al ricorrere di una delle ipotesi da ultimo richiamate, gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore interessato sono, quindi, determinati secondo le disposizioni di legge ordinariamente applicabili alle singole fattispecie di assenza.
Se ricorrono le circostanze che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo. É stata inoltre sospesa la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti.
Atteso che le fattispecie in argomento si verificano per cause imputabili ai lavoratori, questi durante il periodo di sospensione ovvero di assenza ingiustificata, non hanno potuto essere destinatari di prestazioni di integrazione salariale.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, le giornate di assenza ingiustificata e i periodi di sospensione non determinano la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato, in quanto la mancata esibizione del c.d. green pass non può essere considerata causa involontaria di sospensione del lavoro.
Nelle ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, che determinino l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, con ripetizione della retribuzione di spettanza del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione.
Nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione precedentemente adottato dal datore di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori.
Effetti sulle prestazioni previdenziali
In merito alle tutele previdenziali di malattia, maternità, congedo parentale, permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario si precisa quanto segue:
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malattia: la normativa vigente prevede il riconoscimento dell’indennità previdenziale della malattia ai lavoratori dipendenti sospesi nei casi in cui l’evento si verifichi prima della sospensione dal lavoro e si protragga oltre la stessa ovvero laddove inizi entro 2 mesi o 60 giorni dalla sospensione (in questa seconda ipotesi, l’indennità viene corrisposta in misura ridotta rispetto a quanto ordinariamente spettante).
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congedo di maternità dei rapporti di lavoro del settore privato, si precisa che il periodo di tutela di maternità non è nella disponibilità del lavoratore e del datore di lavoro, configurandosi normativamente come un divieto per i datori di lavoro (penalmente sanzionabile) di adibire le donne al lavoro durante i periodi di maternità. La tutela della maternità risulta prevalente e sono, pertanto, riconosciute le relative indennità in quanto il trattamento economico di maternità – e il conseguente riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici – ha la finalità di sostenere le lavoratrici (o i lavoratori nei casi normativamente previsti) in un momento fondamentale quale l’ultimo periodo della gestazione e il puerperio, nonché nel primo periodo di vita o dall’ingresso in famiglia dei figli.
- congedo parentale: l’indennità – e il conseguente accredito della contribuzione figurativa – viene riconosciuta secondo le indicazioni di legge, per i periodi richiesti dai lavoratori e dalle lavoratrici, sulla base del presupposto della prevalenza della tutela del minore. Le stesse indicazioni si applicano anche per gli iscritti alla Gestione separata.
- Permessi 104 e al congedo straordinario: la relativa indennità – e il conseguente accredito della contribuzione figurativa – è riconosciuta, sulla base dell’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi normativamente previsti, al fine di fare fronte alle particolari esigenze di cura di soggetti con disabilità grave accertata. Si ricorda, infatti, che lo scopo dei suddetti benefici è quello di garantire a soggetti in situazione di particolare bisogno la necessaria assistenza che la legge riconosce.