Temperature elevate e CIGO: istruzioni INPS

Lug 29, 2022

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Premessa

​Le imprese possono ricorrere alla cassa integrazione in caso di temperature troppo elevate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lo hanno annunciato INPS e INAIL in un comunicato congiunto a sostegno di lavoratori e aziende alle prese con l’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale; l’INPS ha poi indicato i dettagli operativi nel messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, fornendo le principali istruzioni per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo” in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le temperature elevate.

Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, peraltro, possono essere considerate idonee anche temperature inferiori a 35° centigradi qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 

La concessione della CIGO

L’INPS, riprendendo una circolare del 2016 ed un messaggio del 2017, colloca il tema della temperatura all’interno della causale “eventi meteorologici” ed evidenzia che “le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto”.

A tal riguardo si chiarisce, inoltre, che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore a detto valore.

Si evidenzia, inoltre, che la temperatura elevata può rilevare, oltre che per i lavori svolti all’esterno, anche per quelli che vengono eseguiti al chiuso. L’INPS, tuttavia, precisa opportunamente che tale situazione presuppone – come per il resto delle ipotesi di CIGO – l’esistenza di “circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”.

Si ricorda, al proposito, che la causale in esame rimane ovviamente soggetta alle ordinarie regole di concessione della CIGO per cui restano ferme le regole generali della imprevedibilità dell’evento e della non imputabilità al datore di lavoro richiedente.

Ne consegue, quindi, che nella relazione tecnica occorrerà comunque indicare la non riferibilità dell’evento ad un fattore che il datore di lavoro aveva l’obbligo di governare.

Quanto agli aspetti procedurali relativi alla motivazione della domanda di concessione della CIGO e alla verifica dei presupposti, l’INPS ricorda che “l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo”.

Provvederà l’Istituto “ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.

Infine, si evidenzia che il messaggio 2999/2022, confermando quanto anticipato nella nota congiunta di INPS e INAIL, si sofferma su un ulteriore elemento precisando che “la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori”.

Si tratta di un’ipotesi che può anche prescindere dallo specifico tema “meteo” ed essere estesa alle altre ipotesi di CIGO previste dall’attuale normativa laddove si sia in presenza di un rischio o un pericolo per la sicurezza (ovviamente, non prevedibile e non imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori) che, sulla base della relazione tecnica, fa ritenere integrata la causale di CIGO.

 

Come presentare la domanda

La CIGO con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “CIG Ordinaria”.

L’erogazione di detta CIGO avviene come quella “classica”, dunque secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore.

In considerazione della peculiarità della situazione, l’INPS sottolinea che gli uffici della Direzione centrale ammortizzatori sociali sono a disposizione delle sedi territoriali dell’Istituto e delle aziende per fornire consulenza su tale tipologia di richieste nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

 

Le indicazioni dell’INAIL e dell’INL

Ricordiamo che con le linee guida per prevenire le patologie da stress termico, pubblicate il 27 luglio 2022, l’INAIL fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro, evidenziando come per i lavoratori che svolgono attività in luoghi in cui non è possibile conseguire condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, l’impatto delle temperature estreme possa essere particolarmente rischioso.

Si ricorda, infine, che anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 4639 del 2 luglio 2022, ha rilevato la necessità, per il personale ispettivo, di attuare maggiori controlli e attività di vigilanza per prevenire lo stress termico e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

 

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