Premessa
La legge di Bilancio 2022ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali.
L’Inps ha fornito con circolare le istruzioni per il versamento della nuova contribuzione e per la regolarizzazione dei periodi precedenti.
Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali anche i lavoratori:
– apprendisti di tutte le tipologie;
– a domicilio.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.
Queste suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).
Non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Contratto di rete e codatorialità
Nel caso di lavoratori assunti in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete, è stato previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete effettuano le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge.
In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella suddetta comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
Ciò considerato, ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale>, ne consegue quanto segue:
– i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all’impresa di provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);
– in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);
– i lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante.
Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
La normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie; la contribuzione ordinaria, rimane fissata come indicato in tabella
Imprese |
Operai |
Impiegati/Quadri |
industriali fino a 50 dipendenti |
1,70% |
|
industriali oltre 50 dipendenti |
2,00% |
|
Industria/artigianato edile fino a 50 |
4,70% |
1.70% |
Industria/artigianato edile oltre 50 |
2,00% |
|
Industria/artigianato lapidei fino a 50 |
3,30% |
1,70% |
Industria/artigianato lapidei fino a 50 |
2,00% |
Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria.
Restano escluse dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali “le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.
Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
La legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
Vi rientrano i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti:
- del settore industriale,
- destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. “1D”), con C.S.C. 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09.
La misura della contribuzione ordinaria
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022 per le aziende non industriali
La legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63%, perciò la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.
Fondi di solidarietà bilaterali
l’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
La legge di Bilancio 2022 ha innovato la disciplina del FIS, che è ora volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali.
Si evidenzia che il FIS, anche nel nuovo impianto normativo, mantiene la propria funzione “residuale”, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La misura della contribuzione ordinaria
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Per gli adempimenti operativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più 5 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, ai fini dell’attribuzione del C.A. “9N” (aliquota ordinaria dello 0,80%), si rinvia alle
L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022
Per l’anno 2022 è stata disposta la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Datori di lavoro |
Contribuzione |
Fino a 5 dipendenti |
0,15% |
Da 5 a 15 dipendenti |
0,55% |
Più di 15 dipendenti |
0,69% |
Imprese del commercio ecc. >50 dipendenti |
0,24% |
La riduzione delle aliquote è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
I datori di lavoro (rientranti nell’ambito di applicazione del FIS) che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, dei seguenti codici:
Requisito dimensionale |
Codice |
più di 5 fino a 15 dipendenti |
OG |
più di 15 dipendenti |
0W |
Imprese commerciali ecc. >50 dipendenti |
9E |
Istruzioni operative. Compilazione dei flussi UniEmens e adempimenti contributivi.
A decorrere dal periodo di competenza “GIUGNO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.
Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.
Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “3Y”, che dal periodo di competenza giugno 2022 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.
Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022
CIGO
Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
<CodiceCausale> |
M026 |
<IdentMotivoUtilizzoCausale> |
retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento |
<AnnoMeseRif> |
AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta |
<ImportoAnnoMeseRif> |
importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale |
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
CIGS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
<CodiceCausale> |
· “L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”; · “L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”; · “M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”; · “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”. |
<IdentMotivoUtilizzoCausale> |
importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento |
<AnnoMeseRif> |
AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta |
<ImportoAnnoMeseRif> |
per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell’imponibile contributivo; per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo; per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo; per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo. |
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
FIS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
<CodiceCausale> |
· “L029” – “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”; · “L030” – “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”; · “M029” – “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”; · “M030” – “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”; · “M031” – “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”; · “M037” – “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”; · “M033” – “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”; · “M034” -“Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%” |
<IdentMotivoUtilizzoCausale> |
Importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento |
<AnnoMeseRif> |
AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta |
<ImportoAnnoMeseRif> per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello |
0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029 0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti – 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030 0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti – 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033 |
Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, M0, M1”) l’importo del contributo ridotto è pari a:
0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029
0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034
0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033
o da recuperare, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, pari a:
0,45% dell’imponibile contributivo, se Forza aziendale da 5 dipendenti fino a 15 per i datori di lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. “3W e 3Z “, 1.19.01; Codice L029
0,65% dell’imponibile contributivo, se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti per i datori di lavoro contrassegnati dai C.S.C. 1.20.01; 1.20.01 con C.A. “3W e 3Z “, 1.19.01; Codice L030
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Fondi di solidarietà
Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022 afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”) – i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M036”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022”;
– <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
– <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;
– <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di maggio 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto “L028”.