Premessa
L’INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo del 100% previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel 2022 da aziende fino a nove dipendenti, così come previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
In evidenza
Per le assunzioni effettuate nel 2022 l’INPS spiega che è operativa l’agevolazione prevista dall’art.43 del D. Lgs 81/2015 che esonera i datori di lavoro sino a nove dipendenti dal pagamento dei contributi previdenziali per il primo triennio di rapporto, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Permane l’aliquota a carico dell’apprendista pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e che, in caso di conferma, si mantiene per ulteriori 12 mesi dopo la conclusione del periodo formativo.
L’INPS specifica, inoltre, che:
- il requisito dimensionale non superiore a nove dipendenti deve sussistere solo al momento dell’assunzione dell’apprendista e non rilevano i cambiamenti successivi;
- ai fini della durata dello sgravio si deve tener conto dei precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In questa circostanza, lo sgravio è riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto al totale dei 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
Trattamenti di integrazione salariale
L’INPS ricorda che la legge di Bilancio 2022 dispone l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato (compreso l’apprendistato di primo livello) per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli ammortizzatori sociali di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tale obbligo contributivo sussiste per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Sul punto, L’INPS si riserva di intervenire con una successiva circolare per diffondere ulteriori istruzioni.
Condizioni
Lo sgravio in questione spetta a condizione che il datore di lavoro rispetti i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del dlgs n. 150/2015), le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge tra cui, in particolare, la regolarità contributiva (DURC).