Articolo aggiornato al 25 giugno 2022
Premessa
L’INPS, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha fornito nel dettaglio le istruzioni applicative e contabili in merito al riconoscimento del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare (e, quindi, fino al 23 giugno 2022), hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità.
L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), nel mese di luglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto) con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero – in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL – quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).
Il riconoscimento avviene in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari il possesso dei requisiti di legge.
A tal proposito, l’INPS, con il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, fornisce un fac simile di dichiarazione quale strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Alleghiamo al presente articolo un ulteriore modello di autodichiarazione, utilizzabile in alternativa.
Sull’argomento, infine, ricordiamo il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, con il quale l’INPS si era precedentemente espresso in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 ai lavoratori dipendenti.
In evidenza
Si evidenzia che, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022 – che ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro – e a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il periodo di riferimento temporale per il controllo dello 0,8% è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.
In questo modo, la nuova circolare INPS amplia la platea dei beneficiari a coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente in essere nel mese di luglio 2022, rispettando il requisito dello sgravio allo 0,8% in busta paga (che spetta in presenza di un reddito massimo lordo di 2.692 euro al mese), e siano stati assunti entro il 24 giugno 2022.
Altra precisazione: se un dipendente ha più datori di lavoro (per esempio, in part-time), dovrà presentare l’autodichiarazione solo al datore di lavoro che verserà il bonus.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa somma di 200 euro prevista per coloro che lavorano a tempo pieno.
Nell’ipotesi in cui un lavoratore dovesse ricevere l’indennità di 200 euro da parte di diversi datori di lavoro, l’INPS comunicherà a ciascun interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
In ogni caso, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.
Relativamente ai lavoratori stagionali e intermittenti, si segnala che l’INPS erogherà l’indennità una tantum solamente ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Pertanto, il pagamento diretto da parte dell’INPS riguarderà solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
I datori di lavoro, pertanto, dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti.
Istruzioni per i datori di lavoro
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
- nell’elemento dovrà essere inserito in valore “N”;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’importo da recuperare.