Il Decreto c.d. PNRR, D.L. 36/2022, all’articolo 18 ha anticipato al 30 giugno 2022 la decorrenza per l’applicazione della sanzione in caso di mancata accettazione dei pagamenti “elettronici” di qualsiasi importo.
La sanzione sarà irrogata a prescindere dal valore della singola transazione e dunque anche se all’acquirente fosse negata la possibilità di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili per importi inferiori a 30,00 euro (iniziale soglia minima prevista dal decreto del ministero dello sviluppo del 24 gennaio 2014).
Accanto alle sanzioni, sono previsti anche degli incentivi per l’utilizzo del Pos quali crediti di imposta e premialità in sede di controlli.
È chiaro come questa nuova normativa sull’obbligo di Pos per le Partite Iva, con un sistema di sanzioni e incentivi, abbia come fine ultimo quello di aumentare il numero di pagamenti tracciabili, così da contrastare l’evasione fiscale.
Soggetti interessati
L’obbligo si applica nei confronti di tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, anche professionali, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Il Pos obbligatorio per commercianti e liberi professionisti non è una novità, era stato già introdotto all’epoca del governo Monti con il Decreto Crescita 179/2012, che aveva previsto la sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. La mancanza di sanzioni e di incentivi però, tuttavia, lo aveva reso poco efficace e scarsamente applicato.
Sanzioni
A decorrere dal 30 giugno 2022, per chi rifiuta i pagamenti elettronici di qualsiasi ammontare, è prevista una sanzione amministrativa composta da:
- Una parte fissa di 30,00 euro per ciascuna transazione, a prescindere dall’ammontare dell’importo della transazione stessa;
- Una parte variabile, che si somma a quella fissa, pari al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento elettronico.
Saranno esentati dall’applicazione della sanzione soltanto i casi nei quali si manifesti una oggettiva impossibilità tecnica.
L’accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa.
Incentivi
Accanto alle sanzioni, sono previsti anche degli incentivi per l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico, cioè agevolazioni fiscali ed una premialità del contribuente in sede di accertamento.
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Agevolazioni fiscali
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Credito di imposta sulle commissioni
Fino al 30 giugno 2022 è previsto un bonus pari al 100% delle commissioni nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi relativi all’anno precedente di 400.000,00 euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino gli strumenti di pagamento elettronico (come previsto dal D.l. 73/2022).
Dal 1° luglio 2022 il bonus tornerà al limite 30% delle commissioni (come previsto dal D.l. 124/2019).
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Credito di imposta per acquisto, noleggio e utilizzo di strumenti di pagamento elettronico
L’ammontare del credito spetta in caso di acquisto di POS collegati ai registratori di cassa telematici per un limite massimo di spesa di 160,00 euro. L’ammontare del credito è riconosciuto nelle seguenti percentuali:
– 70% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
– 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
– 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
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Credito di imposta per acquisto, noleggio e utilizzo di strumenti di pagamento elettronico evoluti
Per i soggetti che si dotano di strumenti evoluti di pagamento che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, spetta un credito nel limite massimo di spesa di 320,00 euro nelle misure di seguito indicate:
– 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
– 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
– 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
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Premialità in sede di controlli fiscali
In termini di premialità in sede di controllo, invece, il legislatore ha previsto all’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015 la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e dei redditi di impresa o di lavoro autonomo nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro. La sussistenza dei requisiti per la riduzione dei termini di accertamento deve essere comunicata in sede di dichiarazione dei redditi in una specifica sezione del quadro RS.