Premessa
La legge di Bilancio ha riconosciuto, nel biennio 2022-2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per ulteriori 52 settimane fruibili in deroga ai limiti massimi di durata.
Le ulteriori 52 settimane vengono concesse a fronte di processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
L’Inps con apposito messaggio ha fornito le istruzioni procedurali e operative.
Destinatari dell’intervento
Possono usufruire di tale intervento di soggetti per i quali trova applicazione, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS).
Condizioni di accesso
Possono richiedere questo trattamento straordinario, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS che:
- hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile;
- non possono ricorrere alle misure di intervento straordinario previste dalla normativa.
Il nuovo periodo di CIGS – concesso in deroga – può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:
145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter
Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti, di seguito illustrati.
Istruzioni operative
- Pagamento diretto
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
- Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare i datori di lavoro opereranno come segue:
- successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
- per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E608” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.