Premessa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 530/2022, fornisce le prime indicazioni e alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726, Legge n. 234/2022 ).
In evidenza
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2022) è previsto che Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida in materia di tirocini, diversi da quelli curriculari che, si ricorda, non costituiscono rapporti di lavoro.
In attesa dell’emanazione delle nuove linee guida nazionali, l’INL ha voluto chiarire quali siano le previsioni già in vigore contenute nella Legge di Bilancio 2022, ovvero le sanzioni immediatamente operative.
In particolare, le disposizioni che devono già essere rispettate e tenute in considerazione sono:
- Mancata corresponsione dell’indennità (comma 722): è prevista a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro, in proporzione alla gravità dell’illecito commesso) in caso di mancata corresponsione di una congrua indennità di partecipazione.
- Ricorso fraudolento al tirocinio (comma 723): la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è punita con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. L’INL specifica che, per valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo farà riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative fornite dall’INL con la circolare n. 8/2018.
- Comunicazioni ai centri per l’impiego (comma 724):l’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.
- Obblighi di sicurezza (comma 725): per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza il tirocinante è equiparato alla figura del lavoratore, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.