La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), al comma 45 dell’art. 1, ha rimodulato il credito per ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di investimenti, modificando per questi i commi 190 e seguenti art. 1, L. 160/2019.
Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mentre il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ed il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 sono prorogati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sulle percentuali di quantificazione dei crediti d’imposta e sui limiti massimi ammissibili, come riepilogato nel seguente prospetto:
Agevolazione |
Periodo |
Percentuale del credito |
Limite massimo |
Credito d’imposta ricerca e sviluppo |
Fino al 31 dicembre 2022 |
20 per cento |
4 milioni |
Fino al 31 dicembre 2031 |
10 per cento |
2 milioni |
|
Credito d’imposta Innovazione tecnologica, Design e ideazione estetica e attività relative ai software |
Fino al 31 dicembre 2023 |
10 per cento |
2 milioni |
Fino al 31 dicembre 2025 |
5 per cento |
2 milioni |
|
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0 |
Fino al 31 dicembre 2022 |
15 per cento |
2 milioni |
Fino al 31 dicembre 2023 |
10 per cento |
4 milioni |
|
Fino al 31 dicembre 2025 |
5 per cento |
4 milioni |
Rimangono inalterate, rispetto allo scorso esercizio, le voci di spesa su cui è possibile calcolare i suddetti crediti d’imposta e la previsione del possesso della documentazione necessaria.
Per il riconoscimento dei crediti d’imposta è infatti necessario avere la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Inoltre, deve essere redatta e conservata una relazione tecnica con finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta.
Nel rispetto dei massimali indicati, ed a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese relative alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.