Premessa
La legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) è intervenuta sulla disciplina della NASPI.
L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, presentando le novità legislative e l’accesso alla disoccupazione dal 1° gennaio 2022.
I nuovi beneficiari della NASpI
I destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono:
– i lavoratori dipendenti del settore privato;
– tutte le tipologie di apprendistato;
– i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi.
A tale riguardo, l’INPS specifica che gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021 presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
Si evidenzia che con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il ticket di licenziamento.
Restano esclusi dalla NASpI:
- lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in vigore;
- dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che non rientrano tra i destinatari dell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- titolari di assegno ordinario di invalidità che non hanno optato per la NASpI.
Requisiti di accesso alla prestazione
La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
L’accesso alla prestazione è dunque ammesso in presenza di entrambi seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione involontario;
– tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI
In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022, l’importo del beneficio si riduce del 3% ogni mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione per gli under 55;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per gli over 55.
Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il previgente meccanismo di decalage decorrente dal quarto mese di fruizione.
Presentazione della domanda
I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente online per via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
La richiesta NASpI può essere effettuata:
- direttamente online dal cittadino, attraverso il portale web dell’Inps;
- rivolgendosi agli Enti di Patronato.