Con Circolare del 31 dicembre 2021, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce alcuni chiarimenti in relazione a concetti di doppio finanziamento e cumulo delle agevolazioni pubbliche.
In particolare, la circolare conferma il divieto di doppio finanziamento, come già previsto espressamente dalla normativa europea: pertanto, il medesimo costo di un investimento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Diverso è invece il concetto di cumulo: è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di incentivo pubblico per uno stesso investimento, che in tal modo si “cumulano” a copertura di diverse quote di un progetto.
A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento” sopra esposto.
Quanto sopra esposto vale anche per la misura Transizione 4.0 inserita nel PNNR,che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.
La Circolare riprende la tesi sostenuta da Confindustria in una nota inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 24 dicembre e dirime definitivamente le incertezze degli ultimi mesi.