L’art. 1 del DL Sostegni bis prevede contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di Partita IVA, ma con modalità nuove rispetto a quanto previsto del precedente Decreto Sostegni. Si aggiungono infatti due nuove casistiche rispetto al contributo automatico previsto dal decreto di marzo: contributi “alternativi” per ulteriori perdite economiche e bonus perequativo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Il contributo “automatico”
Per i soggetti che hanno la partita IVA attiva in data 26/05/2021 e hanno ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal precedente DL Sostegni, spetta un nuovo contributo a fondo perduto di pari ammontare.
Non sarà necessario presentare una nuova istanza e l’Agenzia delle Entrate lo erogherà con la stessa modalità scelta per il precedente.
Il contributo “alternativo”
In alternativa al precedente, è possibile ottenere un contributo a fondo perduto a condizione che i ricavi e i compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e vi sia un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
L’ammontare del contributo si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei due periodi, una percentuale, che varia in relazione al fatto di aver ricevuto o meno il contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni:
Ricavi/Compensi 2019 |
Soggetto che ha ricevuto il contributo precedente |
Soggetto che NON ha ricevuto il contributo precedente |
Minori di €100.000 |
60% |
90% |
Tra € 100.000 e € 400.000 |
50% |
70% |
Tra € 400.000 e € 1 milione |
40% |
50% |
Tra € 1 milione e € 5 milioni |
30% |
40% |
Tra € 5 milioni e € 10 milioni |
20% |
30% |
Sarà necessario presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate in cui viene indicato, come nella precedente versione, la modalità di riconoscimento del contributo: può essere accreditato direttamente in conto corrente oppure può essere riconosciuto come credito d’imposta ed essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.
Il contributo “perequativo”
È inoltre previsto un contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, per quei soggetti che hanno subìto un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019. Con successivi interventi di prassi verrà definito l’ammontare del calo necessario per accedervi, l’ammontare del ristoro e la modalità di presentazione dell’istanza.
È opportuno fin da ora sottolineare che sarà possibile presentare tale istanza solo se la dichiarazione dei redditi verrà presentata entro il 10 settembre 2021.
Su questo ultimo aspetto aggiorneremo la pagina non appena ci saranno novità.