Il Decreto Sostegni bis prevede importanti novità in materia di lavoro
Il Decreto Sostegni bis – in vigore dal 26 maggio 2021 – prevede ulteriori agevolazioni e nuove misure per favorire la ripresa economica del Paese dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Vediamo le principali disposizioni in materia di lavoro, in attesa delle circolari esplicativa.
Cassa Integrazione aziende industriali dal 1°luglio 2021 – Art. 40 comma 3-4-5
Il decreto Sostegni bis introduce un’agevolazione per l’utilizzo della Cassa integrazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro che vi faranno ricorso sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.
A fronte di questo beneficio le aziende utilizzatrici saranno soggette al blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Cassa integrazione COVID straordinaria 2021 – Art. 40 comma 1-2
Il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro privati, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alla normativa, nel caso in cui:
- riducono l’attività a causa del COVID, e
- hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019.
Per accedere a questo ammortizzatore è necessaria la stipula di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività.
Potranno esservi inseriti tutti i lavoratori in forza al 26 maggio 2021.
Caratteristiche della CIGS COVID:
- potrà avere una durata massima di 26 settimane, usufruibili fino al 31 dicembre 2021.
- La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
- Per ciascun lavoratore, la percentuale non può superare il 90% nel periodo per il quale l’accordo è stipulato.
- Il trattamento speciale di integrazione salariale è fissato al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale
- Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Viene specificato che:
- il trattamento retributivo va determinato inizialmente senza tener conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti l’accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti aziendali.
- Gli accordi collettivi devono specificare anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare l’orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Cassa integrazione straordinaria per cessazione – Art. 45
Il decreto Sostegni bis prevede la proroga eccezionale di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività. L’agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021
È necessario un ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata.
Contratto di espansione – Art. 39
Si abbassa a 100 dipendenti la soglia dimensionale del contratto di espansione che, tra l’altro, consente l’uscita anticipata dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento della pensione (di vecchiaia o anticipata) e l’attivazione di programmi di riqualificazione professionale con ricorso alla Cigs.
La soglia numerica ridotta si applica dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021 e si calcola considerando i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali sul territorio nazionale.
Questo strumento serve a gestire processi di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale che comportino la necessità di modificare e aggiornare le competenze professionali in organico, mediante un loro impiego più razionale, e di assumere nuove professionalità.
Il contratto di espansione è stipulato in sede governativa – presso il Ministero del Lavoro – con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – o con le loro RSA o la RSU – e deve contenere una serie di elementi:
- la riduzione media oraria;
- il numero dei dipendenti coinvolti dai piani di formazione e riqualificazione;
- il numero dei lavoratori che, con i requisiti previsti, accettano lo scivolo pensionistico che li accompagna alla pensione;
- il numero di lavoratori da assumere;
- l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni.
Ai lavoratori che accettano lo scivolo, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro riconosce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
Parte integrante del contratto di espansione è anche il progetto di formazione e di riqualificazione che deve essere presentato dall’impresa e rivolto a quel personale che, a causa delle modifiche dei processi aziendali, risulti in possesso di un know-how non più adeguato a svolgere una determinata attività lavorativa.
Si sottolinea, infine, che non è previsto alcun divieto per il lavoratore interessato di rioccuparsi successivamente alla risoluzione del rapporto con l’azienda esodante e, pertanto, di percepire ulteriori trattamenti economici. In questo caso non ci sarà alcuna sospensione o riduzione dell’indennità mensile percepita dal lavoratore che, pertanto, potrà cumularsi con redditi derivanti da qualunque tipologia di lavoro.
Nuovo contratto di rioccupazione – Art. 41
Il nuovo contratto di rioccupazione è istituito – dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 – quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati (iscritti al Centro per l’impiego) nel mercato del lavoro.
È incentivato con l’esonero contributivo per il datore di lavoro pari al 100% – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per la durata di sei mesi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore della durata di sei mesi. Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal rapporto di lavoro, con preavviso decorrente dal medesimo termine; durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Sono fissati alcuni vincoli:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con lo stesso livello di inquadramento, comporta la revoca dell’agevolazione e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Nel caso in cui il contratto venga rescisso al termine, il beneficio è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
Si evidenzia che l’applicazione della norma è subordinata all’autorizzazione della Comunità Europea. Siamo, inoltre, in attesa delle circolari INPS di chiarimento.
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio – Art. 43
ll decreto Sostegni bis prevede un esonero dei contributi per i datori di lavoro del commercio del turismo e delle terme.
L’agevolazione può essere fruita entro il 31 dicembre 2021, e fino a tale data le aziende non potranno accedere alle procedure di licenziamento collettivo o per GMO.
Il limite dell’esonero contributivo è il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel 1° trimestre del 2021.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche mentre sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all’INAIL
Per accedere all’agevolazione il datore di lavoro non deve procedere con i licenziamenti per tutto l’arco del 2021. Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
La misura in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Blocco dei licenziamenti: Fino a quando? – Art. 43
Periodo di riferimento |
Blocco dei licenziamenti |
Fino al 30 giugno 2021 |
Generalizzato |
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 |
Per i datori di lavoro che beneficiano dell’Assegno Ordinario, della CIGD o della CISOA COVID |
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 |
Per i datori di lavoro che beneficiano della CIG senza contributi addizionali |
Fino al 31 dicembre 2021 |
Per i datori di lavoro del commercio, turismo e terme che usufruiscono della decontribuzione prevista dal Decreto Sostegni |
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo – Art. 42
Il decreto Sostegni bis prevede una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici. I beneficiari riceveranno un aiuto economico di 1.600 euro. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall’Inps.
Sospensione del décalage della Naspi – Art. 38
Il decreto Sostegni bis sospende l’applicazione del meccanismo di décalage dell’assegno di disoccupazione fino al 31 dicembre 2021.
La sospensione dell’applicazione della riduzione percentuale del 3% a partire dal 4° mese è prevista per le prestazioni:
- in pagamento dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- in pagamento dal 1° giugno 2021;
- decorrenti nel periodo dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2021.
Le regole straordinarie in materia di Naspi si applicheranno per tutto il 2021.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo delle prestazioni in pagamento prima del 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
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