ETICHETTATURA IMBALLAGGI: nuova Circolare Ministeriale con interpretazioni

Mag 18, 2021

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Facciamo seguito alle precedenti news disponibili sul nostro sito internet, informando che Il Ministero della transizione ecologica ha emanato una nuova circolare recante alcuni chiarimenti sull’etichettatura degli imballaggi.

In particolare, la circolare interviene sul perimetro soggettivo dell’obbligo di etichettatura, sull’implementazione del digitale, sull’etichettatura di alcune tipologie specifiche di imballaggi e sul tema delle esportazioni all’estero, in relazione alle quali si escludono gli obblighi e si prevedono alcune indicazioni operative. Per facilitare la lettura riportiamo i punti più salienti e di interesse per le imprese. 

Soggetti obbligati:

Il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del TUA prevede genericamente che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” non specificando quali siano i soggetti obbligati.

I produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.

Necessita, però evidenziare, che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

Ne deriva che, al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

Inoltre, detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall’art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue “Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa…”.

In merito a prefiche categorie di imballaggi, rimandando ad una lettura puntuale della circolare per visionare tutti i chiarimenti intervenuti dal Ministero, riportiamo un sunto della circolare.

Film per pallettizzazione, cartone ondulato, sacchettame privo di grafica ecc.

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Imballaggi destinati all’esportazione

Il comma 5, dell’art. 219 del TUA non prevede esplicitamente che l’obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.

L’obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Ricorso al digitale

In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi come definita dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sanzioni

Ricordiamo infine che in ragione di quanto previsto all’art. 261 comma 3 del D.Lgs.152/2006 prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”

 

 

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