E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 22.3.2021 n. 41, cd. “Decreto Sostegni”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Tra le misure del Decreto, per far fronte all’impatto negativo che il COVID-19 ha avuto sugli operatori economici, all’art. 1 il Governo italiano ha stanziato nuove risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dei soggetti interessati sotto forma di contributo a fondo perduto. Rilevanti differenze si possono osservare facendo riferimento ai precedenti contributi a fondo perduto. Spicca su tutte la cancellazione, tra i requisiti oggettivi, dei codici ATECO. Di fatto, l’agevolazione spetta, in presenza di tutti i requisiti, a prescindere dall’appartenenza o meno a circoscritti codici ATECO. Inoltre, il limite massimo di fatturato per accedere al contributo è stato innalzato notevolmente a 10 milioni di euro. Queste due differenze, seppur a prima vista possano sembrare di lieve entità, permettono di far accedere alla misura una ben più ampia platea di operatori economici che in precedenza erano esclusi dalle agevolazioni.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 10 milioni di euro e che abbiano subito un calo del fatturato medio mensile dell’anno 2020 almeno pari al 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Rientrano perciò nella misura agevolativa anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata. Il requisito del calo del fatturato medio mensile non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1.1.2019.
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Sono esclusi dal contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
La percentuale varia a seconda dell’ammontare dei ricavi e compensi del 2019 ed è decrescente all’aumentare di questo parametro. (*Si veda l’esempio riportato alla fine della pubblicazione sulle modalità di calcolo del contributo).
La seguente tabella sintetizza le percentuali applicabili per il calcolo:
% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 |
Ricavi/compensi 2019 |
60% |
non superiori a 100.000 euro |
50% |
tra 100.000 e 400.000 euro |
40% |
tra 400.000 e 1 milione di euro |
30% |
tra 1 milione e 5 milioni di euro |
20% |
tra 5 e 10 milioni di euro |
È riconosciuto comunque, ai soggetti che soddisfano i requisiti, un contributo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso il contributo non può mai eccedere 150.000 euro.
Per espressa previsione normativa, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
I soggetti interessati devono presentare telematicamente, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Le modalità saranno definite con apposito provvedimento.
Il contributo può essere alternativamente:
- erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale;
- fruito completamente sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
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*Esempio di calcolo del contributo
Supponiamo che un professionista abbia avuto un fatturato nel 2019 pari a 70.000€ e un fatturato del 2020 pari a 40.000€. Il fatturato medio mensile 2019 sarà pari a 5.833€ (70.000/12) e il fatturato medio mensile 2020 sarà pari a 3.333€ (40.000/12). La differenza tra i due importi risulta essere pari a 2.500€. A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% ottenendo quindi un contributo a fondo perduto pari a 1.500€.