Sono stati approvati e pubblicati in gazzetta ufficiale nei giorni scorsi i quattro decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare (veicoli fuori uso, pile e accumulatori e RAEE, discariche, imballaggi e rifiuti).
All’interno ci sono importanti novità in quanto si modificano alcune definizioni, alcune modalità di trattamento rifiuti, vengono istituite nuove modalità di gestione sia per i registri di carico e scarico sia per le modalità di compilazione in quanto subentrerà una modalità elettronica che ancora dovrà essere definita.
Su questo articolo ci soffermiamo sulla lettura delle novità nell’ambito del trasporto dei rifiuti.
- Si segnala l’introduzione di una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
- È stata apportata la modifica alla tempistica per la durata di conservazione dei formulari che da cinque passa a tre anni.
- Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, i rifiuti si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito, il trasporto di tali rifiuti venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).
- Nelle more nell’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis, in alternativa alla classica modalità di vidimazione, è possibile procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora i suddetti portali non fossero ancora operativi si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.