La Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri – in G:U. n. 140 – 17.6.2019)), introducendo l’art. 2- bis al testo del decreto, ha modificato l’art. 2477 del codice civile, in materia di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.
La nuova disposizione prevede che tale obbligo sussista, oltre che per le società tenute alla relazione del bilancio consolidato e per quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quando la s.r.l., per due esercizi consecutivi, superi almeno uno dei seguenti parametri:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
Per la cessazione dell’obbligo, invece, è necessario il mancato superamento di tali soglie per almeno tre esercizi consecutivi.
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), con apposita disposizione entrata in vigore il 16 marzo 2019, aveva modificato le suddette soglie, stabilendo l’obbligo di nomina alle s.r.l. che avessero superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni per 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari ad almeno 10 unità.
Le precedenti disposizioni, invece, obbligavano alla nomina le s.r.l. che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro, 3) 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Rimangono invariate, infine, le disposizioni del Codice della Crisi che stabiliscono al 16 dicembre 2019 il termine entro cui le società dovranno provvedere alla nomina e a uniformare, quando necessario, l’atto costitutivo e lo statuto e quelle che prevedono che, ai fini della prima applicazione dell’obbligo di nomina, valgano i risultati dei due esercizi precedenti tale scadenza: 2017 e 2018.