Il contratto di apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve di impartire la formazione idonea a consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e a conseguire una qualifica professionale.
Ai sensi del decreto legislativo n.226 del 2005 è possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante.
La trasformazione del contratto implica la continuità del rapporto di lavoro stipulato tra le parti e un prolungamento del periodo di formazione.
Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a nove la complessiva aliquota del 10% è ridotta in base all’anno di vigenza del contratto di:
- 8,5 punti percentuali per il primo anno
- 7 punti percentuali per il secondo anno
- Resta del 10% per gli anni successivi al secondo
Le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 hanno un’aliquota contributiva pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Successivamente, a decorrere della data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
La trasformazione del contratto prevista dall’art 43, comma 9, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento:
-della Naspi nella misura dell’ 1,31%
-del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi inter professionali per la formazione continua pari allo 0,30%
a cura di Raffaele fabiano