La Direzione Centrale legislazione e procedure dell’Agenzia delle Dogane, con comunicato protocollo n.124878 del 14 novembre 2018, ha reso noto che recentemente, le autorità doganali del Marocco e della Tunisia hanno respinto certificati EUR1 scortanti merci destinate ai citati Paesi, stampati su esemplari conformi al modello di cui all’allegato 22-10 del reg.to di esecuzione UE 2447/2015 e quindi non rispondenti ai modelli previsti nei protocolli di origine degli accordi di associazione UE/Marocco e UE/Tunisia .
I competenti servizi della Commissione, interpellati nel merito, hanno confermato la correttezza delle dogane dei due paesi interessati in quanto i modelli di cui all’Allegato 22-10 non hanno i requisiti formali e tecnici previsti negli accordi preferenziali sottoscritti con tali paesi, ma possono essere utilizzati entro l’ambito delle misure preferenziali autonome adottate unilateralmente dalla UE per taluni paesi e territori diversi dall’SPG (art.113/126 RE).
Onde evitare ogni possibile disservizio e ulteriori noie per gli esportatori, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane, invita gli operatori commerciali interessati, nonché gli uffici dipendenti ad attivarsi affinché negli scambi con i paesi accordisti vengano utilizzati unicamente i modelli previsti nei protocolli origine degli Accordi bilaterali sottostanti.