Con il regolamento delegato n.2018/632 del 19 febbraio 2018, la Commissione dell’Unione Europea, a seguito del persistere del dumping e delle sovvenzioni (CDSOA), a suo tempo sanzionati con il regolamento 673/2005, ha istituito un dazio ad valorem dello 0,3% in aggiunta al dazio applicabile a norma del regolamento n.952/2013 .
Sulla base dei dati pubblicati dall’autorità doganale statunitensi, l’entità del pregiudizio causati all’Unione ammonta a 682.823 USD, per cui è stato calcolato che una tassazione supplementare ad valorem dello 0,3% sulle importazione dei prodotti sotto indicati, corrisponde in un anno, ad un valore sicuramente non superiore a 682.823 USD.
Va da se che in tal senso vanno modificati l’articolo 2 del Regolamento (CE) n.673/2005 nonché l’allegato I che viene interamente sostituito dall’elenco dei prodotti seguenti:
1)Granturco dolce del codice NC 0710 40 00;
2)Pantaloni da donna compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso,diversi da quelli da lavoro , di cotone detto “denim” del codice NC 6204 62 31;
3)Gru- automobili della voce NC 8705 10 00;
4) Montature per occhiali di metallo comune della voce NC 9003 19 00.
Il regolamento in parola, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla GUCE, si applica dal 1° maggio del 2018.