Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione alla lett. e, par 4 dell’art.233, ha previsto la possibilità della presentazione del documento di trasporto elettronico(DTE) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime del transito.
Va da se che tale semplificazione comporta che nei manifesti siano riportate tutte le indicazioni necessarie alle autorità doganali degli uffici di partenza e di destinazione, per poter effettuare la vigilanza delle merci e l’appuramento del regime.
Nel merito, la direzione centrale delle tecnologie per l’innovazione, con la nota a margine, ha disposto che le compagnie aeree/marittime che vogliono usufruire dell’agevolazione, devono avanzare specifica richiesta (ETD), precisando che a decorrere dal prossimi 2 maggio, in assenza della suddetta autorizzazione, le operazioni di transito si potranno effettuare esclusivamente in procedura ordinaria con l’utilizzo dell’NCTS e presentazione di garanzia.
Nella stessa nota sono riportate tutte le informazioni integrative da apportare ai manifesti, perché gli stessi possono essere utilizzati come DTE, a mezzo di apposito allegato dove viene ipotizzata la nuova compilazione, con l’indicazione dei dati e dei vari codici da utilizzare.
Infine, viene precisato che le nuove funzionalità saranno disponibili in ambiente di esercizio dal 2 maggio pv.