Documento di trasporto- Utilizzo del manifesto elettronico

Apr 18, 2018

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Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione alla lett. e, par 4 dell’art.233, ha previsto la possibilità della presentazione  del documento di trasporto elettronico(DTE) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime del transito.

Va da se che  tale semplificazione  comporta  che nei manifesti  siano riportate  tutte le indicazioni necessarie  alle autorità doganali degli uffici di partenza e di destinazione, per poter effettuare la vigilanza delle merci e l’appuramento del regime.

Nel merito, la direzione centrale  delle tecnologie per l’innovazione, con la nota  a margine, ha disposto che le compagnie aeree/marittime  che vogliono usufruire dell’agevolazione, devono avanzare specifica richiesta (ETD), precisando  che a decorrere dal prossimi 2 maggio, in assenza della  suddetta  autorizzazione, le operazioni di transito si potranno effettuare esclusivamente in procedura ordinaria con l’utilizzo dell’NCTS e presentazione di garanzia.

Nella stessa nota sono riportate tutte le informazioni integrative da apportare ai manifesti, perché gli stessi possono essere  utilizzati come DTE, a mezzo di  apposito allegato dove viene ipotizzata la nuova compilazione, con  l’indicazione dei  dati e dei  vari codici da utilizzare.

Infine,  viene precisato che le nuove funzionalità saranno disponibili in ambiente di esercizio dal 2 maggio pv.

 

 

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