Edilizia : elemento variabile della retribuzione (EVR) anno 2017

Mar 8, 2018

Verbale di accordo di verifica EVR a consuntivo anno 2017 sottoscritto il 2 marzo 2018

In ottemperanza all’accordo integrativo 28/2/2017 per la Città Metropolitana di Firenze,  ANCE Firenze e le organizzazioni sindacali territoriali della FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL si sono incontrate la sera di venerdì 2 marzo 2018 per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a consuntivo dell’EVR relativa all’anno 2017 da erogare, se dovuta, nell’anno 2018.

A seguito della verifica è stato sottoscritto il verbale di accordo sindacale 2/3/2018 che alleghiamo. Come pro-memoria per la consultazione completa dell’istituto contrattuale in questione, alleghiamo anche i testi dell’articolo 38  “Accordi Locali” del CCNL 1/7/2014 e dell’articolo “Elemento Variabile della Retribuzione – EVR” dell’accordo territoriale di Firenze 28/2/2017.

Determinazione EVR a livello territoriale.

Effettuato con la verifica il raffronto degli indicatori territoriali, ai sensi delle norme contrattuali richiamate, e tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali concordate, ne consegue che la determinazione a livello territoriale dell’EVR dell’anno 2017 è pari al 75% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1/7/2014 (vedi tabella allegato 1 del verbale di accordo 2/3/2018).

Determinazione EVR a livello aziendale.

Determinata la percentuale dell’EVR a livello territoriale, ogni impresa procederà al calcolo dei due parametri aziendali individuati dal contratto – 1) ore denunciate in Cassa Edile e 2) volume di affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge –  confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali previste per il calcolo territoriale ovvero triennio 2017/2016/2015 sul triennio 2016/2015/2014.

– Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale, 75% della misura piena, con la decorrenza e durata sotto riportata.

– Qualora solo uno dei parametri risulti negativo l’azienda erogherà l’EVR nella misura ridotta (come dal calcolo previsto dal CCNL) pari al 22,5% della misura piena con la decorrenza e durata sotto riportata.

– Laddove entrambi i parametri risultassero negativi l’EVR non sarà erogato dall’impresa.

In queste ultime due ipotesi, ovvero nel caso che i parametri aziendali dovessero risultare uno o due negativi, l’azienda renderà entro il 22 marzo 2018 un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri secondo il fac-simile di cui all’allegato 2 del verbale di accordo 2/3/2018.

I valori dell’EVR relativi alle tre ipotesi di risultato aziendale sono riportati schematizzati nell’allegato 1 del verbale di accordo 2/3/2018.

L’erogazione dell’EVR, qualora dovuta, sarà per un massimo di 12 mesi e decorre da gennaio 2018 fino a dicembre 2018.

Per un quadro completo della normativa sull’EVR, rinviamo integralmente alle disposizioni di cui all’articolo 38 del CCNL, all’articolo EVR dell’accordo territoriale 28/2/2017, nonché al verbale di verifica 2/3/2018 documenti richiamati ed allegati alla presente comunicazione.

Contatti:

dott. Giorgio Pizzuti tel. 055 2707271;  e-mail: giorgio.pizzuti@confindustriafirenze.it

d.ssa Raffaella Santoro tel. 055 2707238;  e-mail: raffaella.santoro@confindustriafirenze.it

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