Si comunica che con Regolamento di esecuzione (UE) n.198 del 7 febbraio 2018, in vigore dal 28 febbraio, la Commissione dell’Unione ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) n.716/2012.
Conseguentemente da tale data, i due tipi di colostro in polvere in capsule, che in base al suddetto regolamento venivano classificati nella voce 1901 della nomenclatura combinata, come preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5% in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, passano alla voce 2106.
Infatti la stessa Commissione, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 del 18 luglio 2017, aveva modificato l’allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 introducendo una nuova nota complementare 4 nel capitolo 19 della nomenclatura combinata al fine di garantire che la classificazione di alcune preparazioni alimentari risultasse conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Pertanto ai sensi della nuova nota complementare 4 del capitolo 19 della nomenclatura combinata, il colostro in polvere in capsule, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n.716/2012, dal prossimo 28 febbraio va classificato nella voce 2106 come preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.