Premessa
Ai sensi dell’art 19 del Regolamento 517/2014, entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento per l’anno precedente – prodotte, importate o esportate – inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.
Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.