Dal 20/07/15 le fatture emesse nei confronti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) concernenti le cessioni di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse, biogas, bioliquidi ed oceaniche sono in formato elettronico e soggette al meccanismo del reverse-charge.
Dal 21/09/15 la fatturazione elettronica è stata estesa anche alle cessioni di energia al GSE per il settore fotovoltaico in relazione ai certificati verdi e tariffa omnicomprensiva, ritiro dedicato, tariffa fissa omnicomprensiva, scambio sul posto, certificati bianchi e Fer elettriche.
In conseguenza dell’obbligo della fatturazione elettronica il fornitore del GSE è soggetto all’obbligo di conservare le fatture emesse in formato elettronico, adempimento da osservare entro il termine del terzo mese successivo a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno nel corso del quale sono state emesse le fatture elettroniche (2015 = 31/12/2016).
Al fine di adempiere all’obbligo della corretta tenuta della contabilità, di cui all’art. 3, 1° co. lett. a) del D.M. 17/06/14 e dell’art. 39, 3° co. parte 2a del D.P.R. 633 è consigliabile l’adozione di un sezionale I.V.A. ove registrare le fatture elettroniche emesse, osservando l’obbligo della loro conservazione in modalità elettronica affidando, per esempio, il servizio di emissione, trasmissione e conservazione alla stessa Amm. Finanziaria.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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