Con l’indicata sentenza la Corte di Giustizia della UE ha stabilito che l’I.V.A. compresa nei biglietti di viaggio aerei è comunque dovuta anche nel caso in cui il cliente – viaggiatore non li utilizza non presentandosi all’imbarco e la compagnia aerea trattiene il relativo corrispettivo non restituendolo al cliente.
La Corte esclude che il corrispettivo versato e trattenuto dal vettore possa essere considerato un indennizzo, non soggetto all’imposta, poiché il risarcimento risulterebbe maggiore del vero e proprio corrispettivo del servizio che, invece, deve essere ridotto dell’I.V.A. in esso compreso e che il vettore deve versare all’Erario.
La Corte ha anche escluso che la somma trattenuta possa essere qualificata come caparra per tre motivi: l’importo corrisposto dal passeggero ammonta all’intero corrispettivo dovuto; la vendita è conclusa e definita nel momento in cui il vettore conferma la prenotazione del posto e, infine, lo stesso si riserva il diritto di rivendere il servizio a terzi senza essere obbligato al rimborso del prezzo al cliente.
La sentenza concerne una controversia insorta tra l’Amm. Finanziaria e una compagnia aerea e riguarda il trasporto aereo di passeggeri regolato da norme particolari ma le conclusioni devono far riflettere anche se non si ritengono estensivamente applicabili.
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Area Economia e Diritto di Impresa
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