Premessa
Dal 14 settembre 2016 è in vigore la Legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (vedi allegato).
La Legge contiene una serie di modifiche alla attuale disciplina in materia di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale -destinati ad enti pubblici o privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche- e di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali.
Finalità della legge
La Legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Prodotti alimentari
Premesso che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori (enti pubblici e privati senza scopo di lucro), di particolare interesse l’art.17 “Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti”.
Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, possono godere di un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Questa novità dovrà essere inserita nei regolamenti comunali; sarà nostra cura sensibilizzare le P.A. della nostra Città Metropolitana.
Medicinali
Premesso che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione, con successivo decreto ministeriale dovranno essere:
• individuate le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad esclusione di tutti i medicinali che devono essere conservati in frigorifero a temperature controllate, quelli che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli che sono dispensabili solamente all’interno di strutture ospedaliere;
• definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure necessarie per garantire la tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.
Alle Onlus è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
Abiti usati
L’art.14 tratta la distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale. Gli abiti usati se consegnati a titolo gratuito direttamente dal privato alle sedi operative degli enti caritatevoli, sono esclusi dal regime dei rifiuti.
Gli abiti usati gettati nei cassonetti posti in aree pubbliche o private o raccolti con il sistema “porta a porta”, sono rifiuti.
Allegati
Legge 166/2016
Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
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