Ai sensi di quanto dispone la L. 19/08/16, n. 166 (G.U. n. 202, del 30/08/16), gli operatori che producono, confezionano, trasformano, distribuiscono e somministrano prodotti alimentari, agrocoli e agro-alimentari rimasti invenduti e non somministrati per carenza di domanda, ovvero ritirati dalla vendita perché non conformi e prossimi alla scadenza, oppure scartati dalla catena agroalimentare, a decorrere dal 14/09/2016, possono donare a titolo gratuito gli anzidetti beni a soggetti donatari quali enti pubblici nonché privati, non aventi scopo di lucro, comprese le onlus.
I soggetti donatari possono ritirare direttamente i beni o incaricare terzi ad eseguire il ritiro ma li devono cedere gratuitamente a persone indigenti e se non idonei al consumo umano possono essere ceduti per il sostegno di animali.
Anche i prodotti farmaceutici nonché gli articoli e accessori di abbigliamento (quest’ultimi già usati) possono essere distribuiti gratuitamene: un decreto da emettere entro novanta giorni dal 14/09/16 regolamenterà la donazione di prodotti farmaceutici.
La cessione gratuita dei beni, in osservanza a quanto disposto dal provvedimento in esame, è provata:
a) con modalità telematica a cura del cedente con comunicazione all’Agenzia delle Entrate o ai comandi della G. di F. competenti con indicazione della data, dell’ora, del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, del destinatario, della loro natura, qualità e quantità nonchè del loro ammontare complessivo determinato in base all’ultimo prezzo di vendita;
b) la comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può essere non inviata se il valore dei beni non è superiore a 15.000 euro per ogni cessione effettuata nel mese, mentre sono esonerate da tale obbligo le cessioni di beni alimentari deperibili;
c) le modalità telematiche di invio della comunicazione saranno determinate da apposito provvedimento da emanare entro sessanta giorni dal 14/09/2016;
ogni singola cessione dovrà essere accompagnata da D. di Trasporto, prenumerato o documento equipollente, contenente tutti i dati previsti nonchè i dati del trasportatore;
i donatari, beneficiari dei beni, devono certificare trimestralmente al donatore l’impegno all’utilizzazione dei beni in base alle norme di legge in esame.
Infine, l’art. 16, 4° co. della Legge in esame modifica l’art. 6, co. 15 della L. 13/05/99, n. 133, con la conseguenza che i beni, gratuitamente donati in base e nel rispetto delle finalità di legge, si considerano “distrutti” ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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