Da notizie pubblicate dalla stampa specializzata si apprende che, in risposta ad un interpello posto da una associazione di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito al trattamento I.V.A. cui assoggettare i compensi corrisposti ai portali, operanti in altri Stati UE, concernenti le commissioni corrisposte per la prenotazione in strutture ricettive prive di partita I.V.A. gestite da privati per brevi periodi o da non imprenditori.
Al proposito l’Agenzia ha precisato che l’I.V.A. è sempre dovuta e se la struttura ricettiva
è intestataria di partita I.V.A., l’imposta è dovuta con il reverse-charge del committente nazionale (B2B);
non è intestataria di partita I.V.A., il portale dovrà identificarsi in Italia ed emettere fattura con l’imposta nazionale se il servizio è reso nei confronti di privati (B2C) ex art. 7-sexies, 1° co. lett. a) del D.P.R. 633.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.