Premessa
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 agosto 2016, sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
• le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;
• le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
Attività interessate
Le norme tecniche di cui al presente decreto riguardano le seguenti attività ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto:
alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
Attività escluse
Le norme tecniche di cui al presente decreto non riguardano le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini.
Campo di applicazione
Le norme tecniche si possono applicare alle attività sopra elencate esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 settembre 2016), e per quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994.
Allegati
D.M. 9 agosto 2016
Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.