Non vi sono novità rispetto al modello trasmesso per il 2014 e i dati potranno essere analitici o aggregati.
Comunque, si ricorda che devono essere incluse soltanto le operazioni rilevanti ai fini I.V.A. e cioè imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ma con obbligo di fatturazione ma con esclusione di quelle che, in virtù di altre norme o disposizioni, sono soggette ad autonome rilevazione (p.e. intrastat, bolle doganali di esportazione) e quelle già comunicate all’anagrafe tributaria (utenze, etc.).
Non devono essere comunicate le operazioni non soggette come le non cessioni (art. 2/633), le non prestazioni (art. 3/633), quelle prive del requisito soggettivo (artt. 1, 4 e 5/633), quelle escluse dalla base imponibile (artt. 13 e 15/633).
Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione (art. 22/633), dipendenti da scontrini e/o ricevute fiscali, l’adempimento deve essere osservato solo se l’importo della singola operazione, I.V.A. compresa, è pari o superiore a 3.600 euro mentre, invece, indipendentemente dall’importo, tutte le operazioni fatturate devono essere comunicate.
Le operazioni effettuate nei confronti di privati, pagate con carta di credito o debito o prepagate emesse da intermediari finanziari nazionali, indipendentemente dall’importo, non devono essere comunicate.
Permangono incertezze sulle operazioni con Stati o territori Black list, operazioni da indicare nel quadro BL e per le quali sarà emanato un apposito provvedimento del quale daremo notizia.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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