Premessa
Il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è prorogato fino al 31 marzo 2022.
E’ quanto disposto dal D.L. 24/12/2021, n. 221 in forza del quale il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio del lavoro agile senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore.
Il lavoratore che effettua la prestazione in modalità “agile”, inoltre, non deve necessariamente essere in possesso della certificazione verde in quanto non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori. Il datore di lavoro dovrà comunque fare attenzione qualora voglia richiedere la prestazione lavorativa all’interno dei locali aziendali; in questo caso, dovrà sincerarsi circa il possesso del green pass da parte del lavoratore, prima di farlo entrare in azienda.
Come fare
Con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente attraverso il sistema telematico previsto sul sito www.cliclavoro.gov.it, il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione “massiva”) senza l’obbligo di allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel (scaricabile QUI) contenente i dati obbligatori richiesti, ovvero:
– Codice Fiscale del datore di lavoro;
– Dati anagrafici del lavoratore;
– Dati del rapporto di lavoro: posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro;
– Periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine di validità dell’accordo. Non è, altresì, necessario indicare le singole giornate di smart working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l’intero periodo indicato.
Tra i dati da inserire obbligatoriamente è presente anche la data di fine validità dell’accordo.
Lavoratori fragili e smart working
Il D.L. n. 221/2021 interviene anche in merito alla prestazione lavorativa dei soggetti fragili (art. 17), chiarendo che, per questi lavoratori vi è il diritto, fino al 28 febbraio 2022, a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.
Qualora l’attività lavorativa sia incompatibile con il lavoro da remoto, il lavoratore dovrà essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti; anche le specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Il Ministro della Salute, insieme ai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e per la Pubblica Amministrazione, adotteranno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L. un decreto ove saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere normalmente svolta in modalità agile.
La nuova circolare sul lavoro agile
Si evidenzia, infine, che il 5 gennaio 2021 i Ministri per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando hanno firmato una circolare congiunta rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.