Con la circolare n°40002 del 21 aprile 2017, la Direzione centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle Dogane, ha fornito le direttive nazionali, per adottare le semplificazioni relative alla determinazione degli importi che pur facendo parte del valore in dogana, non risultano quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione.
In tale fattispecie, il vecchio codice (art.76 del Reg. CEE n.2913/1992) prevedeva per gli operatori la possibilità di presentare una dichiarazione incompleta, con dati ridotti e priva di taluni documenti, e tale facoltà è ancora esperibile secondo quanto disposto dall’art. 166 del CDU.
Va precisato però, che il nuovo codice unitario, in attuazione del principio generale di semplificazione della normativa, riconosce all’autorità doganale la facoltà di autorizzare, su richiesta, la determinazione in base di criteri specifici, degli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana, e che non fossero normalmente quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione(art.73 CDU).
Nel merito, la circolare n°5 del 21 aprile 2017, dopo un esame completo delle semplificazioni, riformula adeguandole alle innovazioni, le istruzioni operative a suo tempo adottate con la circolare 16/D 2015.
Così vengono esaminati i requisiti oggettivi e quelli soggettivi previsti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 dell’art.71 RD; la definizione del prezzo pagato o da pagare, eventualmente “adeguato”( art.71RD); la definizione del valore di transazione art.128 RD ); stabilendo che la determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana, secondo criteri specifici, può essere adottata in alternativa alla presentazione di dichiarazione incompleta, tutte le volte che esistono le condizioni previste.
In buona sostanza , nei casi in cui la pratica di dichiarazione incompleta comporti oneri eccessivi, e si tratti di operatore già autorizzato AEO, ovvero di soggetto che disponga di una organizzazione che consenta di individuare in ogni momento eventuali transazioni irregolari, l’autorità doganale consente di operare una forfetizzazione non soltanto di alcuni elementi da aggiungere o da defalcare dal prezzo pagato, ma anche dell’intero pagamento dovuto dal venditore, sulla base del principio di libera concorrenza fissato dalle linee guida dell’OCSE (prezzi e condizioni normalmente applicati).
Tuttavia l’esigenza di semplificare, garantendo una sostanziale coerenza del valore determinato ai sensi dell’art.73 CDU con quello determinabile in via ordinaria, è assicurata anche dalla condizione prevista alla lettera b) dell’art.71RD, laddove dispone che le merci sono valutate ai sensi dell’art.70 del codice, soltanto se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato, è estremamente vicino ad uno dei valori assunti secondo le previsioni dell’art.74 CDU e precisamente il valore di merci identiche o similari, il valore dedotto,il valore calcolato.