Il Decreto Aiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, prevede tra le misure, l’aumento dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 e per la formazione 4.0 del personale dipendente. Le aliquote sono così riformulate: quelle per l’acquisto di beni immateriali 4.0 passano dal 20% al 50 %, mentre quelle per gli investimenti in formazione passano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese.
Novità in merito al credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, effettuati nel 2022: le spese sostenute in relazione all’utilizzo di tali beni, mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cloud computing), vengono considerate per la quota di competenza imputabile al 2022.
Le novità in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente consistono sia nell’incremento delle aliquote, che nell’ampliamento della platea dei costi ammissibili, ricomprendendo le spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, i costi di esercizio e le spese generali indirette.
1 – Il Decreto Aiuti 2022
Il Decreto Aiuti n. 50 del 2022 prevede diverse misure per contrastare gli effetti della crisi in Ucraina. Tra le misure previste, ci sono quelle rivolte alle imprese, in particolare il potenziamento dei crediti di imposta per il piano di transizione 4.0, introdotti con l’obiettivo di stimolare gli investimenti.
Nello specifico, con tale decreto sono stati potenziati i crediti di imposta per:
- investimenti in beni strumentali immateriali 4.0;
- formazione 4.0 del personale dipendente.
2 – Credito di imposta Industria 4.0 per gli investimenti in beni strumentali immateriali
Il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il nuovo decreto Aiuti, al fine di favorire l’innovazione tecnologica delle imprese, prevede una maggiorazione della misura dell’agevolazione che passa per il solo 2022 dal 20% al 50%, per le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali, di cui all’allegato B della Legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016).
Pertanto:
Tipologia di investimento |
2022 (30/06/2023 con acconto e ordine nel 2022) |
2023 (30/06/2024 con acconto e ordine nel 2023) |
2024 (30/06/2025 con acconto e ordine nel 2024) |
2025 (30/06/2026 con acconto e ordine nel 2025) |
Beni strumentali immateriali nuovi di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 |
50% nel limite di spesa di € 1 milione |
20% nel limite di spesa di € 1 milione |
15% nel limite di spesa di € 1 milione |
10% nel limite di spesa di € 1 milio |
– Adempimenti documentali e fruizione del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare, a partire dall’anno di interconnessione.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta, ai fini dei controlli successivi, sono tenuti a conservare, pena la decadenza dal beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito.
Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui all’allegato B Legge n. 232/2016 devono produrre:
- a) una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero,
- b) nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad 300.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestati che il bene:
– possiede le caratteristiche tecniche tali da essere incluso negli elenchi di cui all’allegato B;
– è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete della fornitura.
– Spese per servizi di utilizzo dei beni immateriali
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni immateriali stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cloud computing) per la quota imputabile per competenza.
3 – Credito di imposta formazione 4.0 per il personale dipendente
Il nuovo decreto Aiuti 2022 ha introdotto novità in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente. Tale misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
– Caratteristiche del credito d’imposta formazione 4.0
Il credito d’imposta formazione 4.0 è un beneficio fiscale che può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, nel caso in cui l’azienda realizzi delle attività formative a beneficio dei propri dipendenti su materie a carattere tecnologico e digitale, cosiddette 4.0. Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Per beneficiare del credito la formazione può essere sia interna (un dipendente qualificato forma altri colleghi) sia esterna. Nel secondo caso il formatore esterno dovrà essere un soggetto accreditato, un’Università o un ITS; in alternativa è possibile che la formazione avvenga in affiancamento tra un esterno e un soggetto interno, in qualità di tutor.
Per ottenere il credito d’imposta formazione 4.0 è necessario inoltre essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR. Inoltre, le attività svolte dovranno essere giustificate tramite la redazione di una relazione di progetto formativo, piani formativi, registri presenza e attestati di partecipazione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente con Mod. F24 in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
– Aliquota del credito imposta formazione 4.0
Le modifiche apportate consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:
– 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro);
– 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 euro);
– 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000 euro).
Tale incremento delle aliquote è riconosciuto solo se si verificano le seguenti due condizioni:
– le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
– i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.
Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte, le imprese possono comunque beneficiare del credito d’imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:
– 45% delle spese per le piccole imprese;
– 35% delle spese per le medie imprese;
– 30% delle spese per le grandi imprese.
– Spese ammissibili
Il decreto Aiuti ha inoltre ampliato, rispetto al passato, le tipologie di spese ammissibili per beneficiare del credito di imposta formazione 4.0, ricomprendendo le spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, i costi di esercizio e le spese generali indirette strettamente inerenti.
Conseguentemente, le spese oggetto di agevolazione sono le seguenti:
– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.