Contratti a termine e modifiche alla disciplina delle causali: chiarimenti INL

Set 16, 2021

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L’INL, con nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 41-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni bis” (convertito da L. n. 106/2021) che ha introdotto modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi.

In particolare, l’Ispettorato evidenzia che il limite temporale di applicazione della disciplina introdotta dal Decreto Sostegni bis – ovvero il 30 settembre 2022 – si riferisce soltanto alla prima stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e non anche alle proroghe o ai rinnovi di tali contratti che, pertanto, potranno intervenire anche oltre il termine del 30 settembre 2022.

 

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In evidenza

L’INL chiarisce infatti, testualmente, che “le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022”.

E’ importante ricordare che la disciplina sul contratto a termine ordinaria è quella del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) che ha modificato l’articolo 19 del Testo Unico sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015) prevedendo l’obbligo di causale per la stipula di un primo contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi o per la proroga o il rinnovo, quando questa proroga determini una durata complessiva del rapporto superiore ai 12 mesi.

Alle causali specifiche, il Decreto Sostegni bis ha poi aggiunto le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”.

Ed è proprio sulla corretta interpretazione dell’articolo 19 che l’INL ha diramato la nota esplicativa.

Il comma 1.1 dell’articolo 19, infatti, prevede che “Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

L’Ispettorato ha quindi chiarito che il limite temporale per le causali dei contratti collettivi vale solo per la stipula del primo contratto con durata superiore ad un anno e non per le eventuali proroghe o rinnovi: “(…) e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022”.

 

In sintesi

La possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, è ammessa solo fino al 30 settembre 2022. Il termine si riferisce alla formalizzazione del contratto, che potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Dopo il 30 settembre 2022 sarà quindi possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per esigenze definite alle lettere a) esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori e b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, del comma 1 dell’art. 19.

Non sussistono invece limitazioni temporali riferite alla proroga o al rinnovo di contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva.

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